Art. 17 c.p.a.
[1]Astensione
[2]1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile. ((L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.))
Testo vigente dal 8 dicembre 2011
[1]Astensione
[2]1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile. ((L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.))
Testo vigente dal 8 dicembre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2010
Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 2010 al 8 dicembre 2011. 7 parole aggiunte.
1. Al giudice amministrativo si applicano le cause e le modalita' di astensione previste dal codice di procedura civile. aggiunto: L'astensione non ha effetto sugli atti anteriori.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art17 · fonte del testo
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