Art. 73 c.p.c. — Astensione del pubblico ministero

Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

Testo vigente dal 28 ottobre 1940

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1940-10-28;1443~art73 · fonte del testo