Art. 127 c.p.a.
[1]Esenzione dagli oneri fiscali
[2]1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.
Testo vigente dal 7 luglio 2010
[1]Esenzione dagli oneri fiscali
[2]1. Gli atti sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.
Testo vigente dal 7 luglio 2010
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale è inammissibile l'intervento del soggetto che non riveste la qualità di parte nel relativo giudizio a quo e non è titolare di un interesse qualificato, inerente in modo diretto ed immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. In senso analogo, v. sent. n. 47 del 2008 e 314 del 2007, ord. n. 414 del 2007. Per il giudizio in via principale, vedi sent. n. 254, n. 250, n. 249, n. 247, n. 246 e n. 295/2009.
Art. 8 c.p.a. · Art. 77 c.p.a. · Art. 126 c.p.a. · Art. 127 c.p.a.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104~art127 · fonte del testo
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