Art. 67-viciessemel cod. cons. — Onere della prova
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209.
Abrogato dal 19 giugno 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209.
Abrogato dal 19 giugno 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026. 69 parole tolte, 10 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: Sul fornitore grava l'onere della prova riguardante:
tolto: a) l'adempimento agli obblighi di informazione del consumatore;
tolto: b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto;
tolto: c) l'esecuzione del contratto;
tolto: d) la responsabilita' per l'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. Le clausole che hanno per effetto l'inversione o la modifica dell'onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera t).aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67viciessemel · fonte del testo
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