Art. 67-viciesbis cod. cons. — Misure transitorie
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209.
Abrogato dal 19 giugno 2026
Articolo abrogato dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209.
Abrogato dal 19 giugno 2026
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2007
Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 19 giugno 2026. 40 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 209
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art67viciesbis · fonte del testo
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