Art. 6 cod. cons. — Contenuto minimo delle informazioni

I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative:

  • a)alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
  • b)al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea ((, nonche' il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati));
  • c)al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea; 2
  • d)all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
  • e)ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualita' o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
  • f)alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l'art. 31-bis) che "L'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, decorre dal 1° gennaio 2007 e, comunque, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 10 del predetto codice".

Testo vigente dal 16 maggio 2026

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 6 cod. cons., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 24015/2026

    24 luglio 2026

    In tema di responsabilità del produttore, il principio di precauzione - il quale costituisce un criterio di integrazione e qualificazione del contenuto degli obblighi di informazione ex artt. 6 e 104 c. cons., in base all'art. 1176, comma 2, c.c. e al principio di buona fede oggettiva - impone l'adozione di misure cautelari e informative, volte alla riduzione del rischio ed a prevenirne la concretizzazione, già in presenza di indici seri e concordanti di possibile pericolo per la salute, senza che sia necessario l'accertamento di una nocività certa, e si traduce, in applicazione del principio ALARA (As Low As Reasonably Achievable), nell'obbligo a carico del produttore di informare il consumatore sulle modalità di utilizzo idonee a ridurre l'esposizione, consentendogli di modulare consapevolmente il proprio comportamento, dovendosi, peraltro, escludere che la regolazione pubblicistica del rischio, avente ad oggetto interessi diffusi e collettivi, possa integrare parametro di valutazione degli obblighi informativi e di protezione gravanti sul produttore nei rapporti contrattuali con il singolo consumatore. (Nella specie, relativa ad omessa informazione circa i rischi derivanti dall'uso prolungato di telefoni cellulari, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del produttore in base al mero richiamo alla conformità del prodotto agli standard tecnici ed alla affermazione secondo cui il principio di precauzione vincola solo lo Stato, senza riflessi sugli obblighi informativi del produttore).

    Art. 6 cod. cons. · Art. 104 cod. cons. · Art. 1176 c.c. · Art. 1175 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 89

Tutte le 2 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 16 maggio 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 2006 al 16 maggio 2026. 24 parole aggiunte.

b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europeaaggiunto: , nonche' il loro indirizzo postale ed elettronico e, se diverso, l'indirizzo postale o elettronico del punto unico di contatto al quale possono essere contattati;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206~art6 · fonte del testo