Art. 13 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4)

[1]Competenza dell'ANAC.

[2]1. L'ANAC stabilisce i requisiti e le modalita' attuative del sistema di qualificazione indicando, oltre alla rilevanza percentuale dei singoli requisiti, le modalita' con cui:

  • a)le stazioni appaltanti dimostrano il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice;
  • b)e' rilasciata la qualificazione;
  • c)la stazione appaltante puo' conseguire una qualificazione di livello superiore;
  • d)puo' essere attribuito alla stazione appaltante in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice;
  • e)sono mantenuti i livelli di qualificazione.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata senza cambiare le parole della norma.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-4-art13 · fonte del testo