Art. 12 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4)

[1]Sanzioni per informazioni fuorvianti o non veritiere.

[2]1. Qualora le verifiche di cui agli articoli 10, comma 3 e 11, comma 3 accertino violazioni delle disposizioni del codice in materia di qualificazione delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti, l'ANAC puo' attivare, nei casi e nei termini previsti dall'articolo 63, comma 11, del codice, con le modalita' previste nei propri regolamenti, il potere sanzionatorio nei confronti del rappresentante legale della stazione appaltante e della centrale di committenza.

Testo vigente dal 31 marzo 2023

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-4-art12 · fonte del testo