Art. 1 codice dei contratti pubblici (Allegato II.4)

[1]ALLEGATO II.4

[2]Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza

[4]Articolo 1. Finalita'.

[5]1. Il presente allegato individua i requisiti necessari per la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, le informazioni necessarie per dimostrare il possesso degli stessi, le modalita' di raccolta di tali informazioni per il funzionamento del sistema di qualificazione. 2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro capacita' di gestire direttamente, secondo criteri di qualita', efficienza e professionalizzazione, e nel rispetto dei principi di economicita', efficacia, tempestivita' e correttezza, le attivita' che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, di un servizio o di un lavoro e riguarda almeno uno dei seguenti ambiti:

  • a)progettazione tecnico-amministrativa e affidamento delle procedure;
  • b)esecuzione dei contratti. 3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a) del comma 2.

Testo vigente dal 20 settembre 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 settembre 2023

Confronto con la versione in vigore dal 6 luglio 2023 al 20 settembre 2023. 3 parole tolte, 3 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: 1

aggiunto: 1. Finalita'.

tolto: 2

aggiunto: 2. La qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza attesta la loro …

tolto: 3

aggiunto: 3. Le centrali di committenza sono qualificate almeno negli ambiti di cui alla lettera a)

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-31;36~allegato-ii-4-art1 · fonte del testo