Art. 943 c.c. — Laghi e stagni

[1]Il terreno che l'acqua copre quando essa e' all'altezza dello sbocco del lago o dello stagno appartiene al proprietario del lago o dello stagno, ancorche' il volume dell'acqua venga a scemare.

[2]Il proprietario non acquista alcun diritto sopra la terra lungo la riva che l'acqua ricopre nei casi di piena straordinaria.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 943 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art943 · fonte del testo