Art. 941 c.c. — Alluvione

Le unioni di terra e gli incrementi, che si formano successivamente e impercettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi o torrenti, appartengono al proprietario del fondo, salvo quanto e' disposto dalle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 941 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina dell'alluvione, sia propria sia impropria (terreno abbandonato dall'acqua corrente), è rimasta inalterata. Gli articoli 941, 942 e 943 riproducono, semplificandone in qualche punto la formulazione, gli articoli 453, 454 e 455 del codice precedente.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 438

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art941 · fonte del testo