Art. 929 c.c. — Acquisto di proprietà della cosa ritrovata

[1]Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione senza che si presenti il proprietario, la cosa oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, appartiene a chi l'ha trovata.

[2]Cosi' il proprietario come il ritrovatore, riprendendo la cosa o ricevendo il prezzo, devono pagare le spese occorse.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 929 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Approfondimenti

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  • 930) sono da rilevare alcune innovazioni. Anzitutto si stabilisce (art. 927) che il ritrovatore, nel consegnare, quando non ne conosce il proprietario, la cosa al podestà del comune in cui l'ha trovata, deve indicare le circostanze del ritrovamento. In secondo luogo viene precisato (art. 928) che la pubblicazione dell'avviso di ritrovamento nell'albo pretorio del comune, da farsi, come nel codice anteriore, per due domeniche successive, deve restare affissa per tre giorni ciascuna volta. In terzo luogo (art. 929) il termine, decorso il quale il ritrovatore acquista la proprietà della cosa ritrovata oppure il suo prezzo, se le circostanze ne hanno richiesto la vendita, è ridotto da due anni a un anno. In quarto luogo (art. 930, secondo comma), in relazione al nuovo valore della moneta, viene elevato da lire duemila a lire diecimila il valore della cosa ritrovata agli effetti della riduzione del premio sul sovrappiù dal decimo al ventesimo. Infine (art. 930, terzo comma), prevedendosi che la cosa non abbia valore commerciale, si rimette all'apprezzamento discrezionale del giudice la determinazione del premio.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 927

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art929 · fonte del testo