Art. 857 c.c. — Terreni soggetti a bonifica

Per il conseguimento di fini igienici, demografici, economici o di altri fini sociali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio, in cui sono laghi, stagni, paludi e terre paludose, ovvero costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, o da terreni estensivamente coltivati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, i quali siano suscettibili di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 857 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • L'imponente opera di bonifica intrapresa - e in gran parte realizzata - dal Regime al fine di potenziare la produzione agricola nazionale, di elevare le condizioni sociali ed economiche delle popolazioni di talune zone e di favorire, con la creazione di centri rurali, l'attaccamento alla terra e il decentramento demografico, ha necessariamente i suoi riflessi nel codice civile, in quanto dalla legislazione su questo tema scaturiscono oneri e limitazioni della proprietà fondiaria. Dal citato R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, che costituisce oggi la legge basilare sulla bonifica integrale, ho derivato, non senza apportarvi modifiche e aggiunte, alcune disposizioni che sanciscono i principi fondamentali in materia.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 415

  • L'art. 857, che riproduce con lievi varianti l'art. 1 dell'indicato R. decreto, specifica le finalità d'ordine vario - igieniche, demografiche, economiche - per le quali possono essere dichiarati soggetti a bonifica i terreni che si trovano in un comprensorio in cui ricadano laghi, stagni o paludi, ovvero in un comprensorio costituito da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero anche in un comprensorio costituito da terreni estensivamente coltivati per gravi cause di ordine fisico o sociale, ma suscettibili, rimosse queste cause, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo. Quanto alle norme per la determinazione del comprensorio di bonifica e per la determinazione del piano generale dei lavori si fa rinvio alla legge speciale (art. 858).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 416

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art857 · fonte del testo