Art. 768-quater c.c. — Partecipazione

[1]Al contratto devono partecipare anche il coniuge e tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore.

[2]Gli assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie devono liquidare gli altri partecipanti al contratto, ove questi non vi rinunzino in tutto o in parte, con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote previste dagli articoli 536 e seguenti; i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura.

[3]I beni assegnati con lo stesso contratto agli altri partecipanti non assegnatari dell'azienda, secondo il valore attribuito in contratto, sono imputati alle quote di legittima loro spettanti; l'assegnazione puo' essere disposta anche con successivo contratto che sia espressamente dichiarato collegato al primo e purche' vi intervengano i medesimi soggetti che hanno partecipato al primo contratto o coloro che li abbiano sostituiti.

[4]Quanto ricevuto dai contraenti non e' soggetto a collazione o a riduzione.

Testo vigente dal 16 marzo 2006

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 768-quater c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 4376/2026

    26 febbraio 2026

    Il patto di famiglia è un negozio volto ad assicurare la continuità dell'impresa oltre la vita dell'imprenditore, in deroga al divieto di patti successori, e gli elementi indispensabili ai fini della sua integrazione sono: il trasferimento, anche solo parziale, dell'azienda e/o delle quote societarie a uno o più discendenti; la partecipazione al negozio del coniuge e di tutti coloro che sarebbero legittimari ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell'imprenditore; la previsione del conguaglio, in denaro o in natura, del valore delle quote di legittima. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva escluso che integrasse patto di famiglia un accordo con cui i genitori avevano trasferito a tutti i figli le loro partecipazioni in due società, perché i figli erano già soci delle stesse, e perché il conguaglio era avvenuto con donazioni dei genitori).

    Art. 768-quater c.c. · Art. 768-bis c.c. · Art. 768-ter c.c. · Art. 782 c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 63 ↗

Tutte le 4 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art768quater · fonte del testo