Art. 661 c.c. — Prelegato
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredita' si considera come legato per l'intero ammontare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l'eredita' si considera come legato per l'intero ammontare.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
1 pronuncia che riguarda l’art. 661 c.c., dalle Rassegne del Massimario.
Nel prelegato obbligatorio, poiché il legato grava sull'intera massa, in caso di obbligo indivisibile, che impone agli eredi di acquistare l'immobile nella sua interezza e trasferirlo al prelegatario, quest'ultimo può pretendere l'intera prestazione da ciascun coerede, salvo poi addebitare o rimborsare la parte di sua competenza in sede di divisione, non potendo l'obbligo essere frazionato per quote, in quanto ciascun coerede è obbligato per l'intero, in ragione della natura della prestazione; tale regola trova indiretta conferma nell'art. 1318 c.c. che, per le obbligazioni già gravanti a carico del de cuius al momento della successione, dispone che l'indivisibilità opera anche nei confronti degli eredi del debitore.
Art. 661 c.c. · Art. 1318 c.c.
L’unica massima su questo articolo nel Massimario
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.
L'art. 196 del testo precedente disponeva che, se il testatore ha legato cosa che sapeva non appartenergli, l'onorato ha facoltà di pagare al legatario il prezzo della cosa legata; ma taceva interamente circa il contenuto dell'obbligazione. La norma era incompiuta; e pertanto mi è sembrato opportuno, anche per coordinare la disciplina della materia, con l'altra, che le è strettamente connessa, considerata la posizione dell'onerato, degli effetti della vendita della cosa altrui (art. 1478), chiarire espressamente che l'onerato ha obbligo di acquistare la proprietà della dosa dal terzo e di trasferirla al legatario, ferma rimanendo la facultas solutionis mediante pagamento del prezzo. Inoltre ho espressamente stabilito, com'era stato proposto, che l'onerato, se si avvale della facoltà, deve il giusto prezzo. Ho così precisato che al legatario spetta il valore venale della cosa e non quello che può desumerei da elementi contingenti o da apprezzamenti soggettivi.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 319
L'art. 194 del progetto definitivo, nel parlare del legato di genere, limitava espressamente la disposizione alle cose mobili in conformità dell'art. 840 del codice del 1865. Ho ritenuto opportuno sopprimere tale limitazione. Non vi è dubbio infatti che, almeno da un punto di vista teorico, anche i beni, immobili possano essere oggetto di obbligazioni generiche. S'intende, però, che la validità del legato generico di cose immobili è subordinata all'applicabilità chiara e precisa, nel caso concreto, del concetto di genus, perchè altrimenti si dovrebbe ritenere che il legato ha per oggetto una cosa indeterminata con la conseguenza della sua nullità.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 320
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art661 · fonte del testo
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