Art. 415 c.c. — Persone che possono essere inabilitate

[1]Il maggiore di eta' infermo di mente, lo stato del quale non e' talmente grave da far luogo all'interdizione, puo' essere inabilitato.

[2]Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalita' o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono se' o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

[3]Possono infine essere inabilitati il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'art. 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.146

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 9 gennaio 2004, n. 6

146

La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

Testo vigente dal 19 marzo 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 415 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5763/2026

    13 marzo 2026

    L'amministrazione di sostegno può essere disposta, nell'interesse reale e concreto del beneficiario, inerente alla persona e/o al patrimonio, anche in presenza dei presupposti dell'interdizione o dell'inabilitazione e, quindi, anche in relazione alla prodigalità, consistente in un comportamento abituale caratterizzato da larghezza nello spendere, nel donare o nel rischiare in modo eccessivo e sproporzionato rispetto alle condizioni socio-economiche del soggetto e al valore oggettivo del denaro; tale condizione rileva indipendentemente dalla derivazione da una specifica malattia o infermità e anche quando si traduca in scelte lucide e consapevoli di vita, purché riconducibili a motivi futili, quali la mera frivolezza, la vanità o l'ostentazione del lusso, eventualmente accompagnata da disprezzo per il lavoro altrui o da indifferenza verso i doveri di solidarietà familiare.

    Art. 415 c.c. · Art. 404 c.c. · Art. 406 c.c. · Art. 407 c.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 47 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 19 marzo 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 19 marzo 2004.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 9 gennaio 2004, n. 6

    La L. 9 gennaio 2004, n. 6 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art415 · fonte del testo