Nel titolo XII del libro primo del codice civile, prima dell'articolo 414 sono inserite le seguenti parole: "Capo II. - Della interdizione, della inabilitazione e della incapacita' naturale". L'articolo 414 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 414. - (Persone che possono essere interdette). - Il maggiore di eta' e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermita' di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando cio' e' necessario per assicurare la loro adeguata protezione".

Testo vigente dal 19 gennaio 2004

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:legge:2004-01-09;6~art4 · fonte del testo