Art. 327 c.c. — Usufrutto legale di uno solo dei genitori

[1]Usufrutto legale di uno solo dei genitori.

[2]Il genitore che esercita in modo esclusivo la ((responsabilita' genitoriale)) e' il solo titolare dell'usufrutto legale.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 327 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 20 settembre 1975 al 7 febbraio 2014. 1 parola tolta, 9 parole aggiunte in 2 capoversi.

aggiunto: Usufrutto legale di uno solo dei genitori.

Il genitore che esercita in modo esclusivo la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale e' il solo titolare dell'usufrutto legale.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art327 · fonte del testo