Art. 2811 c.c. — Miglioramenti e accessioni

L'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonche' alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2811 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Nel riprodurre nell'art. 2811 il principio stabilito dall'art. 1966 del codice del 1865, secondo cui l'ipoteca si estende ai miglioramenti, nonchè alle costruzioni e alle altre accessioni dell'immobile ipotecato, ho ritenuto opportuno temperarne l'assolutezza della formulazione, aggiungendo il richiamo alle eccezioni stabilite dalla legge. Il principio, infatti, non si applica rispetto ai miglioramenti apportati dal terzo acquirente all'immobile ipotecato: questi ha il diritto di far separare dal prezzo di vendita dell'immobile espropriato la parte corrispondente ai miglioramenti eseguiti dopo la trascrizione del suo titolo di acquisto, fino a concorrenza del valore dei medesimi al tempo della vendita (art. 2864, secondo comma). D'altra parte, un'attenuazione, se non una deroga al principio posto nell'art. 2811, è stabilita, a proposito delle sopraelevazioni di edifici, nell'art. 2873, ultimo comma.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1136

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2811 · fonte del testo