Art. 2630-bis c.c. — Violazione del divieto di sottoscrizione di azioni proprie o di azioni o quote della società controllante

Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del libro V, titolo XI, disposta dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

Abrogato dal 16 aprile 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 aprile 2002

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1994 al 16 aprile 2002. 46 parole tolte, 22 parole aggiunte.

tolto: Sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire quattrocentomila a due milioni i promotori, i soci fondatori e gli amministratori che violano le disposizioni di cui agli articoli 2357-quater, primo comma, e 2359-quinquies,primo comma.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO XI, DISPOSTA DAL D.LGS. 11 APRILE 2002, N. 61

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2630bis · fonte del testo