Art. 2490-bis c.c. — Contratti con il socio unico
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del libro V, titolo V, capo VII, disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Articolo non più previsto a seguito della sostituzione del libro V, titolo V, capo VII, disposta dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.
Abrogato dal 1 gennaio 2004
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1993
Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1993 al 1 gennaio 2004. 66 parole tolte, 24 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: I contratti tra la societa' e l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio devono, anche quando non e' stata attuata la pubblicita' di cui all'art. 2475- bis, essere trascritti nel libro indicato nel n. 3 del primo comma dell'art. 2490 o risultare da atto scritto.
tolto: I crediti dell'unico socio non illimitatamente responsabile nei confronti della societa' non sono assistiti da cause legittime di prelazione.aggiunto: ARTICOLO NON PIU' PREVISTO A SEGUITO DELLA SOSTITUZIONE DEL LIBRO V, TITOLO V, CAPO VII, DISPOSTA DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2490bis · fonte del testo
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