Art. 2438 c.c. — Aumento di capitale

[1]Un aumento di capitale non puo' essere eseguito fino a che le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberate.

[2]In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

7 massime che riguardano l’art. 2438 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 7 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 7 parole tolte, 51 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Non si possono emettere nuove azioniaggiunto: Un aumento di capitale non puo' essere eseguito fino a che tolto: quelle aggiunto: le azioni precedentemente emesse non siano interamente liberateaggiunto: .

aggiunto: In caso di violazione del precedente comma, gli amministratori sono solidalmente responsabili per i danni arrecati ai soci ed ai terzi. Restano in ogni caso salvi gli obblighi assunti con la sottoscrizione delle azioni emesse in violazione del precedente comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2438 · fonte del testo