Art. 2388 c.c. — Validità delle deliberazioni del consiglio

[1]Per la validita' delle deliberazioni ((del consiglio)) e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto puo' prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.

[2]Le deliberazioni ((del consiglio)) sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

[3]Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

[4]Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge o dello statuto possono essere impugnate solo ((dall'organo di controllo)) e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378. Possono essere altresi' impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378

[5]In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.

Testo vigente dal 29 aprile 2026

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 2388 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 2026

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 aprile 2026. 7 parole tolte, 3 parole aggiunte in 3 capoversi.

Per la validita' delle deliberazioni del consiglio tolto: di amministrazione e' necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto …

Le deliberazioni del consiglio tolto: di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.

Le deliberazioni che non sono prese in conformita' della legge o dello statuto possono essere impugnate solo tolto: dal collegio sindacale aggiunto: dall'organo di controllo e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2388 · fonte del testo