Art. 7 — Delibere del consiglio
Per la validita' delle delibere del consiglio e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto dell'amministratore. Delle delibere del consiglio e' redatto verbale a cura del segretario, che e' nominato dall'amministratore. Il verbale e' sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e puo' essere approvato nel corso della stessa riunione. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.
Testo vigente dal 27 ottobre 2001
