Art. 7 — Delibere del consiglio

Per la validita' delle delibere del consiglio e' necessaria la presenza di almeno tre componenti. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto dell'amministratore. Delle delibere del consiglio e' redatto verbale a cura del segretario, che e' nominato dall'amministratore. Il verbale e' sottoscritto dall'amministratore o dalla persona designata a presiedere il consiglio e dal segretario e puo' essere approvato nel corso della stessa riunione. Il consiglio delibera sulla base delle relazioni dell'amministratore o della persona designata a presiedere il consiglio. Per i provvedimenti a carattere generale attinenti al personale, l'amministratore formula le proposte sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale nell'ambito dell'Ente. L'amministratore cura l'attuazione delle delibere del consiglio, tenendone informato il consiglio stesso.

Testo vigente dal 27 ottobre 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-09-21;389~art7 · fonte del testo