Art. 2348 c.c. — Categorie di azioni

[1]Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

[2]Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la societa', nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

[3]Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2348 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina delle azioni è dominata dal principio generale che le azioni devono essere di uguale valore e attribuiscono ai loro possessori, oltre al diritto di voto, uguali diritti patrimoniali, intendendosi per tali quello di partecipare ad una parte proporzionale degli utili e, dopo lo scioglimento della società, quello di ottenere una parte proporzionale del patrimonio netto risultante dalla liquidazione. Il codice tuttavia conserva la facoltà, già ammessa in modo embrionale dal codice di commercio, di creare speciali categorie di azioni fornite di diritti diversi, sia con l'atto costitutivo sia con successive modificazioni di questo (art. 2348). La libertà statutaria in ordine alla creazione di particolari categorie di azioni doveva tuttavia avere dei limiti. Circolano ora infatti sui vari mercati del mondo i titoli più svariati: azioni comuni, azioni senza valore nominale, azioni privilegiate, azioni a voto plurimo, azioni senza voto, obbligazioni convertibili in azioni. Bisognava dunque scegliere fra tanta varietà, tenendo innanzi tutto presente che in un'economia come la nostra la moltiplicazione dei tipi di azioni molto probabilmente disorienterebbe il risparmiatore anzichè accostarlo a queste forme di investimento. Bisognava in secondo luogo stabilire quali degli accennati tipi di azioni rispondessero ad una esigenza concreta e quali invece fossero l'espressione di situazioni economiche che - almeno per noi - possono ritenersi superate.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 954

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2004

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. 9 parole tolte, 48 parole aggiunte in 2 capoversi.

Si possono tuttavia creareaggiunto: , con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi tolto: con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo aggiunto: anche per quanto concerne la incidenza delle perdite. In tal caso la societa', nei limiti imposti dalla legge, puo' liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie.

aggiunto: Tutte le azioni appartenenti ad una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2348 · fonte del testo