Art. 2299 c.c. — Sedi secondarie

[1]Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la societa' istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime.

[2]L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale e' iscritta la societa' e la data dell'iscrizione.

[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

[4]L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove e' iscritta la societa'.

Testo vigente dal 9 dicembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000. 25 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Presso l'ufficio del registro in cui e' iscritta la sede secondaria deve essere altresi' depositata la firma autografa del rappresentante preposto all'esercizio della sede medesimaaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2299 · fonte del testo