Art. 2298 c.c. — Rappresentanza della società

[1]L'amministratore che ha la rappresentanza della societa' puo' compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).

Testo vigente dal 9 dicembre 2000

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 2298 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 9 dicembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 dicembre 2000. 26 parole tolte, 9 parole aggiunte.

tolto: Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l'ufficio del registro delle imprese le loro firme autografeaggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2298 · fonte del testo