Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2040 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15648/2026

    22 maggio 2026

    La domanda risarcitoria per ritardata restituzione di un immobile, proposta dalla curatela fallimentare che, nell'esercizio della facoltà riconosciuta dall'art. 72 l.fall., abbia optato per lo scioglimento di un preliminare di compravendita con cui il fallito, promittente venditore, abbia già trasferito la detenzione del bene al promissario acquirente, si fonda sul regime normativo di cui agli artt. 2033 e 2040 c.c., in forza dei quali l'obbligo di riconsegna di un bene è adempiuto compiutamente se risulti contestualmente soddisfatto anche il diritto al risarcimento del danno maturato per l'eventuale ingiustificato ritardo, a decorrere dal momento in cui il diritto di scioglimento è esercitato.

    Art. 2040 c.c. · Art. 2033 c.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 97 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di maggio 2026 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2040 · fonte del testo