Art. 18 c.c. — Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. E' pero' esente da responsabilita' quello degli amministratori il quale non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare del proprio dissenso.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 18 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 18126/2025

    3 luglio 2025

    All'azione di responsabilità degli amministratori di un'associazione non riconosciuta di cui all'art. 18 c.c. si applica la causa di sospensione del termine di prescrizione di cui all'art.2941, n. 7, c.c. in forza di quanto statuito dalla sentenza n. 86 del 2025 della Corte costituzionale.

    Art. 18 c.c. · Art. 2941 c.c.

    Rassegna di luglio/agosto 2025, p. 38 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art18 · fonte del testo