Art. 1693 c.c. — Responsabilità per perdita e avaria

[1]Il vettore e' responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria e' derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o del loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario.

[2]Se il vettore accetta le cose da trasportare senza riserve, si presume che le cose stesse non presentino vizi apparenti d'imballaggio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1693 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 945/2026

    16 gennaio 2026

    Nel trasporto internazionale di merci, in base agli artt. 17 e 18 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956, ai fini dell'esonero del vettore dalla responsabilità per la perdita o l'avaria delle merci consegnate per il trasporto, è sufficiente il fondato dubbio che, per le particolari circostanze di fatto in cui detti eventi si sono determinati, a provocarli sia stato il verificarsi di uno dei rischi individuati dal medesimo art. 17, par. 4, gravando, in tal caso, sul controinteressato l'onere di provare, non che il danno sia derivato da fatto del vettore, ma che non è stato causato da uno dei predetti "risques". (Nel caso di specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso la responsabilità del vettore, in base al fondato dubbio che l'utilizzo, per il trasporto, di un veicolo aperto e senza tendone, come previsto dal mittente, previsto dall'art. 17, comma 4, lett. a) della Convenzione, avesse avuto un'incidenza causale sulla perdita parziale della merce, facilitando la propagazione dell'incendio appiccato da ignoti).

    Art. 1693 c.c. · Art. 1176 c.c.

    Rassegna di gennaio 2026, p. 72 ↗

Tutte le 10 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di gennaio 2026 ↗.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quanto alla responsabilità del vettore si è ritenuto di far regolare dai principii generali la liquidazione del danno dipendente da ritardo; per quel che concerne la perdita e l'avaria delle cose trasportate, pur tenendo fermi in linea generale i tradizionali principii dell'art. 400 cod. comm. che si ricollegano al receptum (art. 1693), si è ammessa la validità delle clausole che stabiliscono presunzioni di fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto (trasporti speciali), dipendono dal caso fortuito (art. 1694). Per quanto concerne la decadenza dalle azioni contro il vettore, per effetto del ricevimento senza riserva delle cose trasportate col pagamento di quanto è dovuto al vettore, si è escluso che la decadenza colpisca le azioni di responsabilità derivanti da dolo o colpa grave del vettore (art. 1698, secondo comma). Il ricevimento con riserva è implicito nell'accertamento dell'avaria mediante verifica (art. 1697); ed è ovvio che la decadenza non colpisce le azioni di natura legale connesse al trasporto (azioni di ripetizione di indebito).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 710

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1693 · fonte del testo