Art. 1585 c.c. — Garanzia per molestie

[1]Il locatore e' tenuto a garantire il conduttore dalle molestie che diminuiscono l'uso o il godimento della cosa, arrecate da terzi che pretendono di avere diritti sulla cosa medesima.

[2]Non e' tenuto a garantirlo dalle molestie di terzi che non pretendono di avere diritti, salva al conduttore la facolta' di agire contro di essi in nome proprio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

8 massime che riguardano l’art. 1585 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 8 massime nel Massimario

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1585 · fonte del testo