Art. 1575 c.c. — Obbligazioni principali del locatore

Il locatore deve:

  • 1)consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
  • 2)mantenerla in stato da servire all'uso convenuto;
  • 3)garantirne il pacifico godimento durante la locazione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

25 massime che riguardano l’art. 1575 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 25 massime nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1575 · fonte del testo