Art. 1583 c.c. — Mancato godimento per riparazioni urgenti

Se nel corso della locazione la cosa abbisogna di riparazioni che non possono differirsi fino al termine del contratto, il conduttore deve tollerarle anche quando importano privazione del godimento di parte della cosa locata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 1583 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1583 · fonte del testo