Art. 1394 c.c. — Conflitto d'interessi

Il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato puo' essere annullato su domanda del rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 1394 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 22789/2026

    6 luglio 2026

    Il potere di rappresentanza conferito con procura speciale si consuma definitivamente con la stipula del contratto per cui è stato conferito, a nulla rilevando l'eventuale invalidità del negozio stipulato in nome e per conto altrui.

    Art. 1394 c.c. · Art. 1387 c.c. · Art. 1722 c.c.

    Rassegna di luglio 2026, p. 59

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio 2026 (sito della Corte).

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Quando il rappresentante agisce anche nell'interesse proprio, la sua volontà non sempre si forma ispirandosi, come dovrebbe fare, esclusivamente agli interessi del rappresentato; se ciò accade si sanziona l'annullamento dell'atto posto in essere dal rappresentante. L'ipotesi configura conflitto od opposizione di interessi, una situazione cioè che, a differenza dell'eccesso obbiettivo di potere (art. 1398), dà luogo ad una anormalità non apparente; conseguenza deve essere che la sanzione dell'annullamento opera in confronto dei terzi soltanto se si provi che questi conoscevano o dovevano conoscere l'esistenza del conflitto (art. 1394). L'atto che lede solo un interesse del rappresentato è annullabile e non nullo, in armonia con le disposizioni degli articoli 322, 323, secondo comma, e 378, terzo comma. Se l'atto compiuto in situazione di conflitto offende invece, anche soltanto virtualmente, un interesse pubblico, allora la sanzione è quella della nullità. (art. 1471, n. 1 e 2).

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 636

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1394 · fonte del testo