Art. 115 c.c. — Matrimonio del cittadino all'estero

[1]Il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

[2]((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396)).

Testo vigente dal 30 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 marzo 2001

Confronto con la versione in vigore dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001. 30 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nel Regno, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilioaggiunto: COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 3 NOVEMBRE 2000, N. 396.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art115 · fonte del testo