Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Alle vedove dei compartecipanti e dei pensionati attuali e futuri, le quali sieno senza figli, sara' liquidata la pensione nella misura non maggiore del 50 per cento di quella spettante ai rispettivi mariti, e del 65 per cento se vi sieno anche figli minorenni del compartecipante.

tolto: La pensione sara' uguale alla meta' di quella del padre per i figli minorenni, orfani di entrambi i genitori, se siano in numero non minore di due, e ad un quarto, se vi sia un figlio solo.

tolto: Per gli agenti che sono considerati operai agli effetti della legge 17 marzo 1898, n. 80, nei casi d'infortunio sul lavoro, sara' a carico della Cassa la sola parte di pensione o di sussidi, stabilita con le norme approvate coi Regi decreti 22 gennaio 1899.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art14 · fonte del testo