Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 29 marzo 1900 al 16 dicembre 2009. 130 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I compartecipanti alle esistenti Casse di pensione, addetti ai servizi sedentari, acquisteranno il diritto alla pensione quando abbiano compiuto almeno 60 anni di eta' e 30 di compartecipazione alla Cassa, e quelli addetti ai servizi attivi, quando abbiano compiuti almeno 55 anni di eta' e 25 di compartecipazione.

tolto: I compartecipanti divenuti inabili e quelli che, entro i limiti stabiliti dallo Statuto definitivo, verranno dispensati dal servizio per misura amministrativa, conseguiranno il diritto alla pensione a qualunque eta', purche' abbiano raggiunto almeno 10 anni di compartecipazione alla Cassa.

tolto: Tale condizione non e' richiesta quando la permanente inabilita' del compartecipante sia conseguenza di ferite o d'altre lesioni riportate a cagione dell'esercizio delle proprie attribuzioni, ovvero di febbri miasmatiche contratte in seguito a permanenza, per ragioni di servizio, in localita' infette dalla malaria.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1900-03-29;101~art13 · fonte del testo