Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1882
Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Quegli atti giudiziari, i quali, giusta le leggi ora in vigore, sono esenti dalle tasse di bollo, continuano a godere tale esenzione, salva la ripetizione delle tasse nei modi indicati dall'articolo 25 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato con Regio decreto del 13 settembre 1874, n° 2077 (Serie 2ª), ed in conformita' al Regio decreto del 6 dicembre 1865, n° 2627, ed alla legge 19 luglio 1880, n° 5536 (Serie 2ª), allegato D.
tolto: Le disposizioni dei titoli VII e VIII del citato testo unico delle leggi sulle tasse di bollo si applicano anche alla carta bollata adoperata negli atti giudiziari.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1882-06-29;835~art4 · fonte del testo
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