Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1882 al 16 dicembre 2009. 124 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: I depositi di danaro o di titoli di credito, che, secondo le leggi e i regolamenti in vigore, devono farsi presso le cancellerie giudiziarie, non esclusi quelli per concorrere agli incanti e per cauzioni di liberta' provvisoria, nel giorno stesso, od al piu' tardi nel successivo, sono consegnati dai cancellieri alla Cassa dei Depositi e Prestiti, o alle Casse di risparmio postali, giusta le norme da stabilirsi con regolamento.

tolto: Le parti che devono effettuare i depositi possono farli anche direttamente nella Cassa dei Depositi e Prestiti, o nelle Casse di risparmio postali, consegnandone al cancelliere la ricevuta.

tolto: Per l'attuazione di questa disposizione, viene tolta, quanto ai depositi giudiziari, la limitazione di somma imposta dall'articolo 4 della legge 27 maggio 1875, n° 2779 (Serie 2ª).aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1882-06-29;835~art8 · fonte del testo