Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009. 254 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Ciascuna delle parti ha facolta' di depositare i documenti nella cancelleria almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'udienza, dandone preventivamente avviso all'altra parte nella citazione, o con altro atto posteriore anche per biglietto. Tale termine per le cause commerciali e' ridotto alla meta'.

tolto: Le parti o i loro procuratori, sulla semplice esibizione della citazione, sono ammessi ad esaminare i documenti depositati nella cancelleria, a farne copie o estratti in carta libera, ed a farsene rilasciare a loro spese copia legale dal cancelliere.

tolto: La parte che ha eseguito il deposito di tutti i suoi documenti, ha diritto di far discutere la causa nell'udienza stabilita, salvo il disposto del capoverso dell'articolo 382 del Codice di procedura civile.

tolto: Tuttavia il Tribunale o la Corte puo', per gravi motivi, da enunciarsi specificatamente nel provvedimento, rinviare la discussione della causa ad un'udienza prossima.

tolto: In tal caso, dopo scambiate le comparse, il Presidente, sulla domanda di una delle parti, incarichera' uno dei componenti del Collegio di fare la relazione della causa all'udienza, stabilendo fino a quando le parti avranno diritto di depositare comparse aggiunte e nuovi documenti nella cancelleria, previa notificazione del relativo elenco in carta libera.

tolto: La nomina del relatore all'udienza puo' essere in ogni caso fatta, dal Presidente, di ufficio.

tolto: ------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 11/04/1901, n. 86 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1901-03-31;107~art5 · fonte del testo