Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1901
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1901 al 16 dicembre 2009. 139 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono trattate col procedimento sommario tutte le cause, ad eccezione di quelle per le quali il procedimento formale sia ordinato dal Presidente sull'accordo delle parti, ovvero dal Tribunale o dalla Corte sulla istanza di una di esse, od anche d'ufficio.
tolto: Tali ordinanze possono emettersi in qualunque stadio della causa, sono inserite nel foglio di udienza e non sono soggette a notificazione ne' a reclamo.
tolto: Quando non vi sia accordo, il Presidente puo' ordinare il deposito in cancelleria degli atti e dei documenti, e rinviare la causa all'udienza successiva per la deliberazione sul procedimento.
tolto: Qualora sia ordinato il procedimento formale, il deposito prescritto dagli articoli 158, 165 e 393 del Codice di procedura civile dovra' farsi entro cinque giorni dalla data del relativo provvedimento, dalla scadenza dei quali decorrera' il termine fissato dagli articoli 164 e 394 del Codice stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1901-03-31;107~art2 · fonte del testo
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