Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. 117 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Chiunque, attribuendosi falsamente una qualita' od un censo, o facendo scientemente uso di documenti falsi o simulati, o con false dichiarazioni, o con qualsiasi artifizio atto a ingannare, ottiene o per se' o per altri la iscrizione nelle liste elettorali, ovvero la indebita cancellazione dalle liste di uno o piu' elettori, e' punito con la detenzione da uno a tre mesi o con una multa da lire 100 a 1000.

tolto: La stessa pena e' applicata, ma non mai nel minimo grado, ad ogni persona rivestita di pubblica qualita', che scientemente opera la indebita iscrizione o cancellazione.

tolto: Con la pena medesima e' punita ogni alterazione, sottrazione o rifiuto di comunicazione delle liste elettorali per l'uso prescritto dalla legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art37 · fonte del testo