Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 31 dicembre 1888 al 16 dicembre 2009. 178 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.

tolto: Contro le operazioni elettorali e' ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

tolto: Sui ricorsi pronuncia in prima sede il Consiglio comunale operazioni tanto per le questioni di eleggibilita', quanto per le operazioni elettorali.

tolto: Il ricorso deve entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che puo' avervi interesse, la quale avra' 10 giorni per rispondere.

tolto: Il sindaco notifichera' entro cinque giorni all'interessato la decisone presa dal Consiglio.

tolto: Contro la decisione del Consiglio e' ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

tolto: Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avra' 10 giorni per rispondere.

tolto: Se le controversie riguardano questioni di eleggibilita', contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa e' ammesso il ricorso alla Corte d'appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882.

tolto: Se le controversie riguardano le operazioni elettorali e' ammesso il ricorso al Consiglio di Stato.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1888-12-30;5865~art35 · fonte del testo