[1]Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Cassa dei depositi e prestiti compilera' il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per gli ufficiali giudiziari.

[2]Il regolamento determinera' i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

[3]Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel Fondo pensioni ((...)), il sopravanzo sara' ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 6.

Testo vigente dal 1 luglio 1912

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1912

Confronto con la versione in vigore dal 13 dicembre 1907 al 1 luglio 1912. 8 parole tolte.

Qualora dal bilancio tecnico risulti che il fondo di riserva sia superiore al decimo del capitale impegnato nel Fondo pensioni tolto: e nel complesso di tutti i conti individualiaggiunto: ..., il sopravanzo sara' ripartito fra detti conti individuali nel modo indicato nell'art. 6.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1907-12-12;754~art22 · fonte del testo