[1]Art. 38 R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561.

[2]Ogni quinquennio l'Ufficio tecnico della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza compilera', il bilancio tecnico della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.

[3]Il regolamento determinera', i particolari per la compilazione di detto bilancio tecnico.

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Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-12;2312~art9 · fonte del testo