Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. 150 parole tolte, 10 parole aggiunte in 10 capoversi.

tolto: Le Casse agrarie fanno prestiti in denaro agli agricoltori indicati nell'articolo 10 e per gli scopi seguenti:

tolto: 1° per la raccolta;

tolto: 2° per la coltivazione;

tolto: 3° per le sementi;

tolto: 4° per i concimi;

tolto: 5° per le materie anticrittogamiche curative o antisetticide;

tolto: 6° per dotare i fondi di scorte vive o morte, di macchine ed attrezzi rurali, di attrezzi per la manipolazione e conservazione dei prodotti agricoli e di quanto altro possa occorrere all'esercizio dell'agricoltura.

tolto: I prestiti per gli scopi indicati ai numeri 1 a 5 non possono essere superiori a L. 1000, ne' avere durata maggiore di un anno.

Mostra gli altri 2 capoversi cambiati

tolto: I prestiti occorrenti per dotare i fondi di bestiame grosso e quelli per l'acquisto di macchine possono giungere i primi a L. 2000, per la durata di due anni; i secondi a L. 3000, per la durata di tre anni.

tolto: L'interesse sui prestiti non potra' essere superiore al 5 per cento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art17 · fonte del testo