Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 20 aprile 1904 al 16 dicembre 2010. 93 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Gli amministratori del Monte frumentario non possono in nessun caso, ne' per interposta persona, avere mutui dal Monte per una somma maggiore di quella stabilita per i mutui di ciascun Monte dal Consiglio di amministrazione della Cassa provinciale.
tolto: Alla scadenza del prestito non e' ammessa alcuna proroga o rinnovazione.
tolto: La violazione di queste disposizioni produce l'immediata decadenza dall'amministrazione del Monte e gli amministratori responsabili sono puniti con una ammenda da L. 100 a L. 1000.
tolto: L'ammenda, inflitta con decreto prefettizio, e' esigibile coi privilegi fiscali e va ad incremento del patrimonio del Monte.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-03-31;140~art13 · fonte del testo
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