Art. xiv
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1887
Confronto con la versione in vigore dal 7 gennaio 1887 al 9 maggio 2025. 45 parole tolte, 12 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Articolo XIV.
tolto: I sudditi di S. M. Re d'Italia potranno stabilire, in qualunque punto dei dominii di S. A. il Sultano di Zanzibar, dei depositi o magazzini d'approvvigionamento di qualunque genere. Altrettanto sara' permesso in Italia ai sudditi di S. A. il Sultano di Zanzibar.aggiunto: Trattato-art. XIV PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1886-12-30;4242~artxiv · fonte del testo
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