[1]Il presente Trattato sara' approvato e ratificato da S. M. il Re d'Italia e dal Governo della Repubblica Orientale dell'Uruguay secondo la Costituzione di ognuno dei due Paesi, e le ratifiche ne saranno scambiate a Roma nel termine di un anno dal giorno della firma, od anche piu' presto, se cio' sara' possibile.

[2]In fede di che i rispettivi Plenipotenziarii hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto il sigillo delle loro armi.

[3]Fatto a Montevideo addi' diecinove del mese di settembre dell'anno milleottocentottantacinque.

[4](L. S.) G. Anfora. (L. S.) Man. Herrera Y Obes.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

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urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art29 · fonte del testo