Il presente trattato sara' in vigore per 10 anni, da decorrere dal giorno in cui si fara' lo scambio delle ratifiche, ma, se un anno prima dello spirare del termine, niuna delle Parti contraenti avesse annunziata ufficialmente all'altra l'intenzione di farne cessare gli effetti, continuera' a rimanere in vigore per ambe le Parti sino ad un anno dopo che siasi fatta la suddetta dichiarazione, qualunque sia l'epoca in cui abbia luogo.

Testo vigente dal 24 luglio 1886

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urn:nir:stato:legge:1886-07-16;3981~art28 · fonte del testo